IL SINDACO


RILEVATO che durante il periodo delle festività di capodanno si registra un significativo aumento nell’uso di petardi e di articoli similari che, anche se del tipo di libera vendita e riconducibili alla categoria merceologica dei giocattoli, a seconda delle modalità d’impiego, può costituire un pericolo per l’incolumità pubblica e privata;

VALUTATO che l’utilizzo spesso sconsiderato dei predetti materiali esplodenti e potenzialmente incendiari può nuocere più o meno direttamente alla salute delle persone e generare disturbo alla quiete pubblica;

CONSIDERATO che lo scoppio di petardi, razzi e simili, in particolare nelle zone periferiche del centro abitato nelle quali è maggiormente presente la vegetazione erbacea ed arbustiva e in prossimità delle aree boscate, può determinare l’innesco di incendi boschivi, con conseguenti pericoli e danni per le persone, per le cose e per l’ambiente;

RICORDATI, i gravi episodi dannosi che in passato si sono verificati per i quali, quantomeno per le sue fasi iniziali, è stata accertata come causa l’improprio utilizzo di petardi;

OSSERVATO, altresì, che il rumore a volte assordante prodotto dall’esplosione dei petardi può arrecare disturbo alle persone, ma anche agli animali da affezione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, indispensabile ed urgente adottare misure atte a prevenire eventuali pericolosi accadimenti, a tutela degli interessi pubblici già in precedenza evidenziati;

CONSIDERATO che tali particolari situazioni possono costituire elementi di danno o di pericolo anche per la pubblica incolumità, e che pertanto ricorrono gli estremi per l’adozione di misure urgenti ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs267 del 18/8/2000;

ORDINA

con effetto immediato ed in coincidenza della festività di capodanno e più precisamente nel periodo intercorrente tra il giorno 30/12/2024 e il giorno 06/01/2025 compresi:

1) il DIVIETO di utilizzo di petardi ed altri articoli similari esplodenti e potenzialmente incendiari nelle zone periferiche del centro abitato nelle quali è maggiormente presente la vegetazione erbacea ed arbustiva e in prossimità delle aree boscate.

Al fine di eliminare ogni potenziale rischio di incendio, in presenza di condizioni di siccità e/o di forte vento, tale limitazione deve intendersi ulteriormente estesa, limitando, di fatto, alla sola possibilità di utilizzo dei petardi e simili facendoli esplodere su superficie non coperta da suolo vegetale; è quindi vietato il lancio degli stessi verso le aree esterne al nucleo abitato.

2) il DIVIETO d’uso, nell’intero territorio comunale, di petardi e prodotti similari che, a giudizio del personale degli organi di polizia preposti al controllo, per caratteristiche e/o inadeguate modalità di impiego, possano produrre pericolo e/o grave disturbo per la sicurezza e la quiete delle persone. In caso di accertamento dell’uso improprio di detti articoli, anche se legittimamente acquistati e detenuti, gli operatori addetti alla vigilanza potranno disporre l’immediata interruzione del comportamento pericoloso e/o molesto, mediante semplice diffida verbale, la cui inottemperanza costituirà violazione alle prescrizioni della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di Legge, sia comunicata, mediante trasmissione di copia della stessa, alla Prefettura — U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Quiliano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona ed al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Savona.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, se ne prevede, altresì, la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Sono incaricati dell’esecuzione e del controllo sull’osservanza della presente ordinanza tutti gli agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio Comunale.