Elezioni politiche del 25 settembre 2022 per gli italiani temporaneamente residenti all'estero
Gli elettori temporaneamente all'estero, per un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022, possono richiedere di votare per corrispondenza facendo pervenire la richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto.
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessata/o.
La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettrice/elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n. 459/2001 . In allegato il modello di opzione per esprimere il voto per corrispondenza in formato pdf.
L'elettore deve autocertificare la sua residenza temporanea all'estero per un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022.
Il termine del trentaduesimo giorno (24 agosto) per la presentazione della richiesta di opzione non è derogabile, in quanto si correla ad una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Voto dei militari all'estero e degli elettori domiciliati presso le ambasciate e i consolati
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 4-bis della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori domiciliati presso le ambasciate e i consolati.